Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (numero 122 del 7 giugno 2017) sul servizio sostitutivo di mensa dal 9 settembre scorso si potranno usare fino a 8 buoni pasto contemporaneamente non solo per pagare il pasto e fare la spesa alimentare al supermercato ma anche, tra l’altro, in agriturismi, mercatini e spacci aziendali. Si amplia quindi la platea dei soggetti autorizzati a ritirare i sostitutivi di mensa cumulati, una pratica in realtà già diffusa per quanto non regolare. Fino ad oggi.
Non manca peraltro la fissazione di limiti precisi: i buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part-time, e collaboratori, anche in assenza di pausa pranzo nel proprio contratto di lavoro. Sono inoltre nominativi e dunque utilizzabili solo dal titolare, che non potrà cederli neppure ai familiari, dovendo sottoscriverli apponendo la propria firma in uno spazio riservato, con l’indicazione contestuale della data.
Per i buoni elettronici, l’indicazione del titolare sarà digitalizzata grazie a un numero e un codice identificativo e non è quindi richiesta l’apposizione di alcuna firma.
Resta poi invariata la tassazione dei ticket: quelli cartacei sono esenti dalle imposte fino al valore di 5,29 euro, importo che sale a 7 euro per i sostitutivi in formato elettronico, trasparenti e tracciabili. Infine, ogni singolo buono è comprensivo di IVA al 10% per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande. In caso di variazioni dell’imposta, il contenuto economico dei contratti stipulati resta invariato, ma le parti avranno facoltà di rinegoziazione.