La procedura pubblica relativa ai servizi bar/ristoro all’interno degli istituti scolastici deve qualificarsi come concessione di servizi: lo ha stabilito il Consiglio di Stato.
Secondo la Sesta Sezione della corte infatti, che decideva su un caso concreto sottoposto al suo vaglio, le gare in questo ambito vanno qualificate quale concessione di servizi con correlativa applicazione degli obblighi ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 relativamente ai costi per la manodopera e agli oneri di sicurezza, trattandosi di un servizio strumentale.
L’ordinanza fa dunque chiarezza su un dibattito recentemente aperto, a fronte di un contrasto creatosi nell’ambito di alcune sentenze del TAR Lazio (Sez. III bis a cui il Consiglio di Stato ha aderito e II bis riferita al peculiare caso degli affidamenti chioschi/bar su demanio marittimo), e sposando la tesi della qualificazione di concessione di servizi (“Appare corretta la qualificazione del contratto di gestione di un punto ristoro, per cui è causa, in termini di concessione o appalto di servizi, a seconda della traslazione o meno del rischio operativo”).
I Giudici di Palazzo Spada hanno quindi ribadito l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi di sicurezza e manodopera, la cui omissione comporta l’esclusione dalla procedura pubblica, senza possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio.