E’ valida la clausola che prevede la disponibilità di un centro cottura tra quelle previste da un appalto per l’assegnazione di una commessa in ambito scolastico. Nella Sentenza n. 5499 del 24 novembre 2020 i giudici del Consiglio di Stato si sono pronunciati sul ricorso proposto – contro la propria esclusione – da un concorrente di una gara pubblica, avente per oggetto il servizio di refezione scolastica. L’esclusione era stata disposta in seguito all’accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalla medesima impresa sull’idoneità dei proprio locali allo svolgimento del servizio. In particolare, il ricorrente sosteneva la nullità delle clausole della lex specialis di gara relative alla “disponibilità del centro di cottura” al momento della presentazione dell’offerta, in quanto distorsive della concorrenza.
L’Articolo 83
Al termine di una approfondita serie di considerazioni, secondo i giudici le previsioni relative alla disponibilità del centro di cottura debbono ritenersi attinenti ai livelli minimi di capacità e, quindi, rientranti tra le condizioni di partecipazione e non tra le “ulteriori prescrizioni” per le quali è prevista la nullità. Ne consegue che le clausole censurate, relative alle previsioni sul centro cottura, non risultano offensive dell’art. 83, comma 8 Dlgs. n. 50/2016, secondo il quale è previsto il divieto di porre cause di esclusione non previste per legge, a pena di nullità di una clausola (pertanto, eventuali vizi riferibili a tali clausole escludenti renderebbero le relative previsioni non nulle ma al più annullabili). In conclusione, nell’appalto avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica la clausola della lex specialis di gara, che richiede la disponibilità di un centro di cottura, non introduce una causa di esclusione non prevista per legge, e perciò nulla ai sensi del menzionato art. 83, comma 8. Ciò in quanto, attenendo al servizio di fornitura dei pasti, per l’oggetto della procedura di gara di refezione scolastica, può senz’altro ritenersi riguardante i livelli minimi di capacità tecnica.