Con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, l’ANAC vieta alle stazioni appaltanti di delegare a operatori privati la raccolta della documentazione sui requisiti generali nelle gare d’appalto. La funzione è del RUP e si svolge attraverso il sistema FVOE 2.0. Nessuna deroga ammessa
Una prassi diffusa, silenziosa e — secondo l’ANAC — illegittima. Con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, l‘Autorità Nazionale Anticorruzione interviene in modo netto su un fenomeno emerso nell’attività di vigilanza: l’affidamento a operatori economici privati della raccolta della documentazione sui requisiti generali degli operatori nelle procedure di gara pubblica.
Richiamando la Delibera n. 116/2026 e il quadro normativo del Decreto legislativo 36/2023, l’ANAC chiarisce senza margini di ambiguità che la verifica dei requisiti è funzione propria e non delegabile della stazione appaltante. Si tratta di un’attività centrale del procedimento di gara, attribuita al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e da svolgersi attraverso il sistema FVOE 2.0 — il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico — strumento digitale previsto dal Codice degli appalti per la gestione delle verifiche documentali.
La prassi di esternalizzazione, oltre a porsi in contrasto diretto con la normativa, presenta ulteriori criticità sul piano della corretta identificazione dei soggetti richiedenti e della gestione dei dati. L’ANAC invita pertanto tutte le stazioni appaltanti a svolgere direttamente tali verifiche, rafforzando il principio di responsabilità pubblica nella gestione degli affidamenti. Nel settore della ristorazione collettiva e del food service pubblico — dove le gare d’appalto sono frequenti e i valori in gioco spesso rilevanti — il comunicato avrà ricadute concrete sulle procedure in corso e future.








