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L’Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla cumulabilità dei buoni a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 122/2017.

Nell’occasione è stato precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto, previsto dall’articolo 4, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale, non rileva sotto il profilo fiscale, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente previsti dall’articolo 51 Tuir.

Pertanto, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) dei sostituti di mensa opera nei limiti di 5,29 euro giornalieri per i cartacei e di 7 euro per i buoni pasto elettronici, a prescindere dal numero di buoni utilizzati.

Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza alla verifica dei limiti di esenzione avendo esclusivamente riguardo al valore nominale dei buoni erogati.

 

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